IL PRETORE Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1791/1992 e 1316/1993 r.g., promosse da Ravecca Principe, rappresentato e difeso dal dott. proc. G. Ambrosini, contro l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Cabani, sciogliendo la formulata riserva, osserva: Con ricorso depositato il 7 agosto 1993, Ravecca Principe adiva questo pretore in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico di reversibilita' a carico dell'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di cui e' titolare con decorrenza 1 giugno 1983. Aggiungeva che la domanda, presentata in sede amministrativa il 14 luglio 1990 era stata respinta, a motivo della contitolarita' di pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto, corrisposta con decorrenza 1 aprile 1968 nella misura integrata al minimo. La difesa dell'I.N.P.S., resistendo in giudizio, rilevava la conformita' dell'operato dell'ente alla normativa vigente, ostando alla richiesta integrazione l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, recante "Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri". I procuratori delle parti concordemente davano atto che il richiamato disposto era stato piu' volte oggetto di censure di incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, senza che tuttavia le pronunce riguardassero la fattispecie oggetto di causa. Il procuratore di parte istante chiedeva quindi che venisse sollevata eccezione di legittimita' costituzionale del disposto normativo invocato dall'I.N.P.S., per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. La controversia veniva poi riunita con altra precedentemente proposta avente ad oggetto la "cristallizzazione" della pensione integrata al minimo. La norma in oggetto e' stata piu' volte dichiarata, sotto altri profili, incostituzionale, in applicazione del principio che esclude, sino alla data del 1 ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti (v. le sentenze nn. 438 e 165 del 1992, 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982). Non vi e' dubbio che la fattispecie oggetto di causa presenti caratteri omogenei con quelle esaminate nelle citate decisioni della Corte: si verte infatti in altra delle molteplici ipotesi di divieto di integrazione al minimo di un trattamento erogato da fondo speciale gestito dall'I.N.P.S. allorche', per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito. La prospettata questione di illegittimita' costituzionale non e' quindi manifestamente infondata, per le ragioni gia' condivise dalla stessa Corte costituzionale nelle precedenti pronunce in materia. La dedotta questione e' pure nel caso rilevante: in effetti, la rimozione del divieto di integrazione al minimo determinerebbe la teorica accoglibilita' della proposta domanda, quanto meno in relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, salva la valutazione delle sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto.